Art. 13.

      1. L'articolo 478 del codice penale è sostituito dal seguente:

          «Art. 478. - (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). - Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
      Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da due a quattro anni.
      Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione sino a due anni».